DEVO VENDERE CASA: MA PERCHÈ TUTTI QUESTI CONTROLLI?

Vendere casa può riservare molte sorprese da tanti punti di vista, sia in qualità di acquirente (si viene a conoscenza di certi tempi che non avremmo mai potuto considerare umani) sia, e soprattutto, in qualità di venditore. Scoprirete che sarà l’occasione della vita per sfruttare al meglio tutte le nozioni e avventure relative all’immobile che, chi prima di voi ha abitato la casa, vi ha raccontato.

La storia dei confini discussi con i vicini nel dopoguerra o il pozzo che usavano un pò tutti ma…di chi era veramente? I nomi dei nonni o bisnonni, a volte anche le tipiche frasi “il tuo bis-bisnonno è nato in questa casa!!” possono aiutare. Sapere che nel tempo sono avvenuti dei cambi di proprietà e ciò che questo ha comportato vi metterà nella posizione di poter agevolare il tecnico che vi seguirà (se ve ne occorrerà uno) o l’agenzia immobiliare stessa se vi rivolgerete ad una di esse.

Come dicevamo in questo articolo:

 

DEVO VENDERE CASA… AIUTO!

per vendere casa occorre un lungo e imprecisato numero di documenti, uno tra questi sarà la “RELAZIONE TECNICA DI CONFORMITÀ URBANISTICA E CATASTALE”.

Cosa sarà mai vi chiederete voi?!

Il nome parla già un pò da se, si tratta di un documento redatto da un tecnico abilitato che certifica la regolarità dell’unità immobiliare o immobile oggetto di vendita. Questo tra tanti, è il documento che più farà correre (tutti) alla ricerca di vecchie informazioni o nomi di strade e precedenti proprietari. Il tecnico incaricato svolge un ruolo molto importante in questo percorso perché sarà suo compito e responsabilità verificare tutti i documenti dell’immobile e confrontare ciò che è presente agli atti rispetto a ciò che è presente sul posto e muoversi di conseguenza.

Ma capiamo meglio di cosa si tratta: dal 1 settembre 2017 per ogni compravendita è diventata obbligatoria nella Regione Emilia Romagna la relazione tecnica di conformità. Questo documento potrebbe essere richiesto sia dal Notaio in sede di compravendita che dalla banca al fine della richiesta del mutuo.

È importante precisare che la conformità dell’immobile è dichiarata dal venditore che può incaricare un tecnico di fiducia ma in tutto questo, il Notaio non ha l’obbligo di verificare che questa dichiarazione sia reale motivo per cui la precisione e l’esperienza del Tecnico al quale si decide di affidarsi possono spostare di molto l’ago della bilancia. Spesso ci troviamo di fronte a casi in cui un cliente che è diventato proprietario di un immobile in un periodo antecedente la obbligatorietà della relazione di conformità, è convinto che tutto sia regolare avendo lui stesso eseguito dei lavori di manutenzione o ristrutturazione seguito da un professionista ma nel tempo la normativa edilizia si è evoluta e le situazioni possono essere molto diverse dalle aspettative. In questi casi frasi come “è sempre stato cosi” oppure “ma l’ha fatto il precedente proprietario, perchè devo sanare io?” sono all’ordine del giorno.

L’abuso non si trasferisce con la compravendita, e resta in testa a colui che lo ha realizzato. Molte volte non ha senso rifarsi sul precedente venditore visto il cambio della normativa ma la sensazione che si può provare di “inganno” è proprio quella che ha fatto scattare l’obbligatorietà di questo importante documento che evita al venditore di trovarsi in situazioni davvero spiacevoli e, all’acquirente, di avere la possibilità di procedere tranquillamente nei suoi interessi cambiando così la storia del nostro patrimonio immobiliare una compravendita alla volta.